Pubblicazione degli albi definitivi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise/Corti d'Assise d'Appello
Pubblicata il 24/11/2022
Il Sindaco a norma dell’art. 19 della legge 10-04-1951, n. 287, rende noto che gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise/Corti d'Assise d'Appello definitivamente formati dal Tribunale con le norme stabilite dall’art. 18 della stessa legge, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune per 10 giorni da oggi. Entro 15 giorni dall’affissione all’albo, ogni cittadino maggiorenne può ricorrere alla Corte d’Appello per le omissioni, le cancellazioni e le indebite iscrizioni. Il ricorso, in carta libera, deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale che lo trasmetterà immediatamente a quella della Corte d’Appello.
Requisiti di idoneità per assumere le funzioni di Giudice Popolare:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono esercitare l’ufficio coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Requisiti di idoneità per assumere le funzioni di Giudice Popolare:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono esercitare l’ufficio coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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